Orfani per crimini domestici: pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge che li tutela

Orfani per crimini domestici: pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge che li tutela
23 Febbraio 2018: Orfani per crimini domestici: pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge che li tutela 23 Febbraio 2018

Con la legge 11 gennaio 2018 n. 4, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 1° febbraio u.s., il Parlamento italiano ha apportato numerose modifiche al codice civile, al codice penale, al codice di procedura penale e ad altre disposizioni ancora, creando un vero e proprio sistema a tutela dei c.d. “orfani per crimini domestici”. Questi, come definiti dall’art. 1 della predetta legge, sono i “figli minori o i figli maggiorenni economicamente non autosufficienti rimasti orfani di genitore a seguito di omicidio commesso in danno dello stesso genitore dal coniuge, anche legalmente separato o divorziato, dall’altra parte dell’unione civile, anche se l’unione civile è cessata, o dalla persona che è o è stata legata dalla relazione affettiva e stabile convivenza”. Nei confronti di questi soggetti, pertanto, la legge n. 4/2018 ha previsto tutta una serie di misure dirette ad aiutarli ad affrontare e superare le problematiche connesse alla perdita di un genitore per fatto violento dell’altro. Ad esempio, l’art. 9 assicura all’orfano l’assistenza medica gratuita, a cura del Servizio sanitario nazionale, per tutto il tempo occorrente al pieno recupero del suo equilibrio psicologico. Particolari disposizioni sono state poi previste per l’affidamento del minore nel caso in cui sia rimasto privo di un ambiente familiare idoneo: il Tribunale competente, infatti, dovrà provvedere privilegiando in ogni caso la continuità delle relazioni affettive consolidatesi tra il minore stesso e i parenti fino al terzo grado. Ulteriori previsioni sono state poi inserite per tutelare il più possibile questi soggetti, anche sotto il profilo patrimoniale, come quella che consente ai predetti “orfani” di accedere al patrocinio a spese dello Stato indipendentemente dal livello di reddito. Altra (seppur singolare) disposizione è poi quella che prevede che il diritto alla pensione di reversibilità venga sospeso nei confronti del familiare per il quale sia stato chiesto il rinvio a giudizio: durante tale periodo di sospensione la pensione dovrà essere devoluta all’orfano (senza obbligo di restituzione, nemmeno in caso di successiva assoluzione). Completano il quadro delle garanzie una serie di misure che vanno dal riconoscimento di una quota di riserva nelle assunzioni, alle norme in materia di diritto di accesso ai servizi di assistenza, nonché al Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati. La novella legislativa con la quale lo Stato ha voluto rivolgere la propria attenzione a quei soggetti che, più di chiunque altro, risentiranno nella vita delle conseguenze del crimine domestico, non può che essere accolta con favore.

Altre notizie